Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit regarding probation revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that his failure to sign the probation terms was caused by a misunderstanding of the sentence length, rather than personal fault. The Court rejected this, noting the revocation was justified by the condemned's opposition to the measure, which rendered it unsuitable for reintegration goals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the underlying fact justifying the revocation of probation measures is uncontested and demonstrates the condemned's opposition to the measure, rendering the appeal manifestly unfounded.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MARCO MASSIMILIANO nato a TOCCO DA CASAURIA il 11/07/1969 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 18 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza pronunciata in data 30 ottobre 2018 con la quale il medesimo Tribunale aveva ammesso Massimiliano Di Marco all'affidamento in prova al servizio sociale. Il condannato non si era mai presentato per la sottoscrizione del verbale con le prescrizioni.
2. Il difensore di Massimiliano Di Marco ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo si denuncia difetto di motivazione del giudizio secondo il quale la mancata sottoscrizione del verbale era stata determinata da colpa del condannato, laddove, invece, era stata giustificata dalla errata posizione giuridica del condannato quanto alla pena da espiare.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione d inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Premesso che l'ordinanza impugnata, che ha dichiarato l'inefficacia di una precedente ordinanza di ammissione alla misura alternativa, ha il contenuto di revoca di quel provvedimento, che non è mai stato posto in esecuzione, si deve rilevare che il ricorso denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in quanto il fatto che aveva giustificato il provvedimento - la mancata sottoscrizione da parte del condannato del verbale delle prescrizioni — non era addebitabile al ricorrente, bensì giustificato in ragione della illegittimità del provvedimento esecutivo.
Peraltro, la circostanza di fatto della mancata sottoscrizione del verbale di prescrizioni è incontestata e impone la revoca del provvedimento di ammissione alla misura alternativa in quanto manifesta l'opposizione del condannato alla misura e quindi la sopravvenuta inidoneità della stessa a conseguire l'obiettivo rieducativo. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2022. Il Consigliere estensore clev Il Presidente hi Carlo Zaza audA ) t-t/ U. DEPOSITATA