Cassation court annuls execution order due to death of condemned, extinguishing penalty under Art. 171 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution order without remittal following the death of the condemned, Vincenzo Di Costanzo. The appellant had challenged an order rejecting his request to verify a violation of the principle of ne bis in idem regarding three prior convictions. The court ruled that the death of the condemned extinguishes the penalty under Article 171 of the Penal Code, rendering the execution proceedings moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 171 cod. pen.; The death of the condemned extinguishes the penalty, necessitating the annulment of any execution order without remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI COSTANZO VINCENZO nato a Prato il 06/07/1957 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del G.i.p. del Tribunale di Arezzo in funzione di giudice dell'esecuzione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI ORSI, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 ottobre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Vincenzo Di Costanzo diretta all' accertamento della violazione del principio di ne bis in idem, di cui all'art. 649 cod. proc. pen.7 con riferimento alle condanne inflittegli con:
i) sentenza del 3 aprile 2007 del Tribunale di Arezzo; ii) sentenza del 24 settembre 2007 del G.i.p. del Tribunale di Messina; iii) sentenza del 28 maggio 2009 del G.i.p. del Tribunale di Arezzo.
2. Avverso tale ordinanza Vincenzo Di Costanzo ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. 2.2. Con il secondo ha censurato l'ordinanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità.
3. In data 10 gennaio 2022 il difensore del ricorrente ha prodotto certificato della morte di Vincenzo Di Costanzo avvenuta il giorno 2 dicembre 2021, concludendo per la declaratoria di estinzione del procedimento per il decesso del condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte osserva che, a seguito del decesso di Vincenzo Di Costanzo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio considerato che la morte del condannato determina, ai sensi dell'art. 171 cod. pen., l'estinzione della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché la pena è estinta per morte del condannato. Così deciso il 6 aprile 2022. Il Cor,v liere eSt nsore Il Presidente Gio cia Renato Giuseppe B