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Sentenza — n. 17484/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls criminal appeal judgment due to defendant's death extinguishing the crime under Italian law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17484/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the defendant's death extinguished the criminal liability. The appellant argued for a full retrial, but the prosecution and defense agreed the crime was void due to the death certificate. The court ruled that since the death occurred after the appeal was filed, the procedural relationship ended, making any substantive acquittal impossible.

Regesto Legislator

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Art. 150 cod. pen.; Art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: The death of the accused extinguishes the crime, necessitating the annulment of the judgment without remittal when the appeal has already been filed.

Parole chiave

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extinction of crime death of accused annulment without remittal criminal procedure law Italian Cassation Court disposizione a causa di morte procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 150 cod. pen.
Il reato è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., per morte dell'imputato, come da certificato allegato dalla difesa alle sue conclusioni.
Art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Invero, la morte di Alexandru Martin, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
pen., risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.
Art. 601 cod. proc. pen.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
art. 150 cod. pen
Il reato è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., per morte dell'imputato, come da certificato allegato dalla difesa alle sue conclusioni.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTIN ALEXANDRU nato il 17/11/1988 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY e del difensore dell'imputato, avv. Maurizio Russi, che hanno chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte del reo.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia in data 18 maggio 2017 con cui il Tribunale di Pescara dichiarava Alexandru Martin responsabile del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 e lo condannava alla pena di un anno di reclusione.

2. Avverso detta sentenza Martin, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 601, 178 e 179 cod. proc. pen.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. M. Francesca Loy, e la difesa dell'imputato, allegando quest'ultima certificato di morte, hanno concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., per morte dell'imputato, come da certificato allegato dalla difesa alle sue conclusioni.

2. Invero, la morte di Alexandru Martin, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen., risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 20 apri