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Sentenza — n. 17182/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court rules Biella court competent for execution proceedings based on last irrevocable judgment date, not casellario certificate.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17182/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Siena and Biella courts regarding execution proceedings initiated by Francesco Sordano. While the Biella court initially declined jurisdiction citing outdated casellario certificate data, the Court ruled that competence depends on the date of the last irrevocable judgment, not its registration in the certificate. Consequently, the Biella court was declared competent, and the case files were ordered to be transferred there.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The competence of the execution judge in cases of multiple judgments from different courts is vested in the judge of the last irrevocable order at the time of the request, regardless of whether it appears in the judicial certificate.

Parole chiave

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jurisdictional conflict execution proceedings irrevocable judgment casellario certificate competence attribution pluralità provvedimenti codice procedura penale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Il 29 settembre 2021 Francesco Sordano si è rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella, quale giudice dell'esecuzione, per chiedere, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
In conclusione, va stabilita la competenza del giudice sopra indicato, al quale vanno trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen..
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria dell'Il aprile 2022, dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella.
art. 671 cod. proc. pen
Il 29 settembre 2021 Francesco Sordano si è rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella, quale giudice dell'esecuzione, per chiedere, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021
Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019
Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Portoferraio, Rv.
Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014
277733; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv.
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Sentenza — n. 39265/2024 — snpen
Cassation Court rules execution jurisdiction belongs to the court of the last final judgment.
Sentenza — n. 27624/2021 — snpen
Cassation Court resolves jurisdictional conflict by affirming the court that first denied competence as the competent execution judge.
Sentenza — n. 42342/2024 — snpen
Cassation Court resolves jurisdictional conflict by assigning execution to Lecce based on the last final judgment date.
Sentenza — n. 24006/2026 — snpen
Court of Cassation declares competence of probation officer over early release for public utility work. The court ruled that the probation officer, not the executing judge, has jurisdiction. The decision clarifies that the statutory text overrides systemic arguments for centralized execution competence. The court emphasized the probation officer's specific tools for assessing social reintegration and concrete social recovery. It rejected the notion that execution-related aspects void the probation officer's substantive role. The ruling resolves the negative competence conflict in favor of the probation officer. The decision affirms the probation officer's authority to evaluate the offender's conduct and progress. This ensures the correct judicial body handles early release requests. The outcome confirms the probation officer's exclusive competence in this matter.
Sentenza — n. 2230/2025 — snpen
Italian Court dismisses appeal for late request of judgment rescission and time restoration as inadmissible.

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Testo completo

a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI SIENA nei confronti di: GUP BIELLA con l'ordinanza del 10/11/2021 del TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto, con requisitoria dell'Il aprile 2022, dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 29 settembre 2021 Francesco Sordano si è rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella, quale giudice dell'esecuzione, per chiedere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati accertati con tre diverse sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. Il giudice adito, con ordinanza del 29 ottobre 2020, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Siena, cui ha disposto trasmettersi gli atti sul rilievo che le risultanze del certificato del casellario giudiziale di Sordano attestano che l'ultima sentenza ad essere divenuta irrevocabile è quella emessa da tale ufficio giudiziario e passata in giudicato il 2 ottobre 2010.

2. Il Tribunale di Siena, con ordinanza del 10 novembre 2021, ha sollevato conflitto negativo di competenza deducendo che, al momento del deposito dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., l'ultima sentenza ad essere divenuta irrevocabile era quella del Giudice dell'udienza preliminare biellese del 20 dicembre 2017, la cui irrevocabilità risale al 10 settembre 2021, a tal fine rivelandosi non decisivo l'omesso aggiornamento delle iscrizioni presenti sul certificato del casellario giudiziale.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria dell'Il aprile 2022, dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare non risolvibile senza l'intervento di questa Corte.

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella, che la ha erroneamente declinata in ragione delle informazioni tratte dal certificato penale che, all'8 ottobre 2021, non recava traccia del titolo la cui irrevocabilità risaliva al 10 settembre 2021, del quale l'istante, nondimeno, aveva offerto conveniente e compiuto riscontro, allegando la sentenza ed indicando gli estremi dell'ordine di esecuzione conseguentemente emesso dalla locale Procura della Repubblica.

Il conflitto deve essere, infatti, risolto in ossequio al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi» (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Tribunale Pescara, Rv. 281065;

Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Portoferraio, Rv. 277733; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171). In conclusione, va stabilita la competenza del giudice sopra indicato, al quale vanno trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Biella - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 26/04/2022. Il