Italian Supreme Court annuls surveillance court order due to failure to serve summons, violating procedural rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the Tribunal of Surveillance's order rejecting alternative measures because the court failed to properly serve the hearing summons. The defendant argued that only one failed transmission attempt occurred without a second notice, rendering the procedure invalid. The court ruled that the lack of a second attempt meant the summons was never effectively communicated, violating the defendant's right to participate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 190 c.p.p.; Art. 191 c.p.p.: When a summons is sent electronically but the recipient cannot be reached and no second attempt is made, the communication is deemed ineffective, resulting in procedural nullity due to violation of participatory rights.
Parole chiave
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eguente sul ricorso proposto da: ANDETTU MASSIMO nato a LATINA il 09/12/1961 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG L.TS-Gte..fi'-¢>G (4-4_ Le.A.02-4J2_0 eter( tTh ckit (-021.4-0 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di applicazione misure alternative introdotta da Andettu Massimo. 1.1 In motivazione si pone l'accento, in particolare, sulla fittizietà del domicilio indicato nell'istanza. Di fatto, Andettu è risultato irreperibile.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Andettu Massimo. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento. Si rappresenta, in particolare, che l'avviso per l'udienza - al difensore anche in qualità di domiciliatario - non risulta effettuato, posto che ad un primo tentativo di trasmissione, con esito negativo, non ne è seguito un secondo, né altro adempimento. In udienza è stato nominato un sostituto di ufficio, il che non realizza le condizioni di validità della procedura. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione, in riferimento alla non attualità delle note informative da cui il Tribunale ha desunto la irreperibilità di fatto dell'istante.
3. Il ricorso è fondato, al primo motivo. 3.1 Ed invero la verifica degli atti di instaurazione del contraddittorio porta ad accogliere la deduzione difensiva. Il report informatico attesta la «mancata consegna» dell'avviso di udienza, senza indicazione della causa. Non può pertanto ritenersi che tale esito sia imputabile al destinatario della trasmissione; il che impedisce di ritenere perfezionata la comunicazione dell'atto. Si è dunque determinata nullità del procedimento per violazione dei diritti partecipativi dell'istante e del suo difensore.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.Così deciso il r aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 78 APR 2022 11Funzionan