Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 13655/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses prisoner's appeal regarding disciplinary sanction for unauthorized remote videoconference departure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13655/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by prisoner Attanasio Alessio inadmissible, upholding the disciplinary sanction for his unauthorized departure from a videoconference room. The prisoner argued that mere repetition of previous grievances should be admissible and challenged the specificities of the disciplinary act. The court rejected these claims, ruling that appeals must offer new critical reasoning and that the disciplinary act itself does not need to explicitly state the violated norms.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 38, secondo comma, Ord. pen.: Appeals against disciplinary decisions must provide new critical reasoning distinct from prior judgments, and the act of accusation, not the sanctioning act, must clearly enumerate the facts and violated norms to ensure effective defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
prisoner disciplinary appeal inadmissible appeal novelty videoconference departure sanction repetition of grievances specificity of disciplinary act sanzione disciplinare assenza ingiustificata procedura disciplinare degli avvocati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per il suo carattere di novità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
Art. 38, secondo comma, Ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 6528 del 2022, Di Giacomo
Sez. 1, n. 20272 del 16/06/2020, Bellocco
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Attanasio Alessio, nato a Siracusa il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 13/05/2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino confermava l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che aveva respinto un reclamo proposto da Alessio Attanasio in materia disciplinare. La relativa sanzione (un'ammonizione) era stata inflitta per l'allontanamento non autorizzato del detenuto, nel corso di un'udienza cui partecipava dall'istituto penitenziario mediante collegamento a distanza, dalla relativa sala di videoconferenza.

2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, articolando quattro motivi, nei quali si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Nel primo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato, nella parte in cui esso ha ritenuto inammissibili talune doglianze, in quanto giudicate meramente reiterative di quelle già respinte dal primo giudice. La reiterazione mera sarebbe infatti sempre ammessa in materia di reclami penitenziari. Nel secondo motivo il ricorrente contesta la rilevanza disciplinare della condotta addebitatagli, ribadita dal provvedimento impugnato. Nel terzo motivo il ricorrente eccepisce la sua mancata rituale convocazione dinanzi al Consiglio di disciplina. Nel quarto motivo il ricorrente contesta la legittimità dell'atto sanzionatorio e della relativa comunicazione, in quanto privi dell'enunciazione chiara e precisa del fatto e dell'indicazione delle norme violate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I reclami al tribunale di sorveglianza, proposti avverso le decisioni adottate dal magistrato di sorveglianza nei casi ammessi dall'ordinamento penitenziario, hanno la natura di vero e proprio mezzo d'impugnazione, non assoggettato a particolari formalità, ma necessariamente accompagnato da specifici motivi, rivolti a confutare le argomentazioni del provvedimento gravato (Sez. 1, n. 6528 del 2022, Di Giacomo). I motivi di reclamo, dunque, seppur possano risolversi nella riproposizione della medesima questione interpretativa, già oggetto del primo giudizio, debbono essere correlati ai contenuti della decisione impugnata e, sulla base di un pertinente ragionamento critico, debbono mirare ad una rivalutazione della questione stessa da parte del giudice di grado superiore (Sez. 1, n. 20272 del 16/06/2020, Bellocco, Rv. 279369-01). L'ordinanza impugnata, mancando in parte il reclamo di tali caratteristiche, lo ha ineccepibilmente, nella stessa parte, dichiarato inammissibile.

2. Il secondo motivo di ricorso replica un motivo di reclamo, già correttamente dichiarato inammissibile per mancanza di specificità. Esso risulta, comunque, manifestamente infondato, perché l'allontanamento non autorizzato del detenuto dalla sala della videoconferenza appare palesemente riconducibile alla fattispecie delineata dall'art. 77, primo comma, n. 16, reg. es . Ord. pen. (inosservanza di ordini o prescrizioni).

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per il suo carattere di novità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). La questione della mancata rituale convocazione davanti al Consiglio di disciplina è stata per la prima volta sollevata dinanzi a questa Corte. L'ordinanza impugnata afferma peraltro, incidentalmente, che una siffatta convocazione intervenne.

4. Il quarto motivo di ricorso replica un motivo di reclamo, già correttamente dichiarato inammissibile per mancanza di specificità. Esso risulta, comunque, manifestamente infondato, perché, in tutta evidenza, è l'atto di incolpazione che deve contenere l'enunciazione chiara e precisa del fatto, e l'indicazione delle norme violate, onde consentire l'esplicazione di compiute difese, e non già l'atto sanzionatorio notificato, che semmai deve spiegare le ragioni del mancato accoglimento di queste ultime (art. 38, secondo comma, Ord. pen.) 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d