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Sentenza — n. 10409/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible opposition to a surveillance tribunal's rehabilitation denial order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10409/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the lower tribunal's order denying rehabilitation was not subject to cassation review. The appellant challenged the June 2021 decision of the Caltanissetta Surveillance Tribunal, arguing for reinstatement of civil rights. Since the specific provision governing such orders excludes them from cassation, the appeal was reclassified as an opposition and remitted to the original tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 678 comma 1-bis c.p.p.; Art. 667 comma 4 c.p.p.: Orders of the Surveillance Tribunal denying rehabilitation are not subject to cassation review and must be challenged as oppositions.

Parole chiave

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rehabilitation denial Surveillance Tribunal cassation inadmissibility opposition procedure civil rights restoration restituzione in pristino ripristino delle prestazioni d'invalidità impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 678 comma 1-bis c.p.p.
Trattandosi di decisione emessa ai sensi dell'art. 678 comma lbis cod.proc.pen.
Art. 667 comma 4 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPIZZI GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 03/01/1973 avverso l'ordinanza del 04/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/seat4te le conclusioni del PG b( 000-0 a..A.t. e-Q-t -RAT'o '0_tc-OsA:t..A.A.CLIAT O «Al Xi.C..0.)T1)-Q 147 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, con ordinanza de plano emessa in data 4 giugno 2021, ha respinto la domanda di riabilitazione introdotta da Capizzi Giuseppe.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia - Capizzi Giuseppe.

3. Trattandosi di decisione emessa ai sensi dell'art. 678 comma lbis cod.proc.pen. la stessa non è ricorribile per cassazione (ex art.667 comma 4 cod.proc.pen.) ed il ricorso va qualificato come opposizione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidee Raffaello Magi Monica B