Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 9481/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal court order declaring functional incompetence regarding execution of partially annulled final judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9481/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed an appellate court order that declared functional incompetence to revoke a pardon, arguing the case belonged to the preliminary hearing judge. The court held that when a final judgment is annulled with remand regarding specific points, functional competence for execution belongs to the remand judge. Consequently, the appellate court's order was annulled and remanded for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 665, comma 3, cod. proc. pen.; When a final judgment is annulled with remand regarding specific points, functional competence for execution belongs to the remand judge, even if they have not yet pronounced.

Parole chiave

Generato dall'IA
functional competence judicial remand execution of judgment pardon revocation appellate court order procedural law Cassation ruling impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 665, comma 3, cod. proc. pen.
La sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria era stata annullata con rinvio dalla Cassazione limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari; di conseguenza doveva trovare applicazione l'art. 665, comma 3, cod. proc. pen. che attribuisce la competenza al giudice del rinvio.
Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
233583); non si applica, quindi, il principio posto dall'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. che, con riferimento alle sentenze, non prevede l'impugnabilità di quelle sulla competenza che possono dar luogo ad un conflitto a norma dell'art.
Art. 28, cod. proc. pen.
che, con riferimento alle sentenze, non prevede l'impugnabilità di quelle sulla competenza che possono dar luogo ad un conflitto a norma dell'art. 28 cod.
art. 28 cod. proc. pen
che, con riferimento alle sentenze, non prevede l'impugnabilità di quelle sulla competenza che possono dar luogo ad un conflitto a norma dell'art. 28 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 3451 del 27/11/2017, dep. 24/01/2018, Zanisi
Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Marfella
Si deve ricordare che, attesa la natura funzionale della competenza del giudice dell'esecuzione, l'incompetenza può essere dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Marfella, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAnel procedimento a carico di: BELCASTRO ANTONINO nato a RIZZICONI il 16/01/1963 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza funzionale sulla richiesta del Procuratore generale di revoca del beneficio dell'indulto nei confronti di Antonino Belcastro. Secondo l'ordinanza, la competenza funzionale era del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, atteso che la sentenza della Corte di appello del 3/7/2018 aveva confermato integralmente quella di primo grado.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, deducendo violazione dell'art. 665, commi 2 e 3, cod. proc. pen. La sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria era stata annullata con rinvio dalla Cassazione limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari; di conseguenza doveva trovare applicazione l'art. 665, comma 3, cod. proc. pen. che attribuisce la competenza al giudice del rinvio. Il Procuratore generale conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Luigi Orsi, nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Alla luce del chiaro disposto dell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., questa Corte ha affermato il principio secondo cui la competenza in materia di esecuzione, nel caso in cui una sentenza sia divenuta definitiva soltanto in relazione ad alcuni capi o punti, essendo stato dalla Corte di cassazione disposto l'annullamento della stessa con rinvio in relazione ad altri, appartiene funzionalmente al giudice di rinvio, anche qualora questi non si sia ancora pronunciato (Sez. 1, n. 3451 del 27/11/2017, dep. 24/01/2018, Zanisi, Rv. 272407).

Si deve ricordare che, attesa la natura funzionale della competenza del giudice dell'esecuzione, l'incompetenza può essere dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Marfella, Rv. 233583); non si applica, quindi, il principio posto dall'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. che, con riferimento alle sentenze, non prevede l'impugnabilità di quelle sulla competenza che possono dar luogo ad un conflitto a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria che provvederà sulla richiesta del Procuratore generale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 2 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 1. ..\