Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5472/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of concrete interest after home detention penalty fully served.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5472/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant's sentence had been fully served, rendering the request for work authorization irrelevant. The applicant argued the lower court lacked motivation, but the Supreme Court noted the execution of the alternative measure had already ceased in October 2021. Consequently, no concrete legal interest remained for the Court to examine the merits of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111 Cost.; Art. 6 CEDU.; Art. 123, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the execution of the alternative measure has already ceased, as no concrete legal interest exists to justify the review.

Parole chiave

Generato dall'IA
surrender of appeal lack of concrete interest home detention penalty execution cassation inadmissibility superamento del visto permesso di dimora scaduto sospensione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU.
Art. 123, comma 3, cod. proc. pen.
artt. 111 Cost
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Vito De Palma, tramite il difensore, lamentando violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 123, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse che, essendo sopravvenuta, non comporta l'adozione di provvedimenti accessori di condanna (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino
208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv.
Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PALMA VITO nato a BARI il 12/07/1983 avverso l'ordinanza del 18/05/2021 del Tribunale di SORVEGLIANZA di BARI' udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Magistrato di sorveglianza di Bari, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza con la quale Vito De Palma aveva chiesto di essere autorizzato a svolgere attività lavorativa in costanza della detenzione domiciliare.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Vito De Palma, tramite il difensore, lamentando violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 123, comma 3, cod. proc. pen., in ragione dell'assenza di motivazione della decisione.

3. Lo stesso ricorso, depositato il 9 agosto 2021, rappresenta la cessazione dell'esecuzione della misura della detenzione domiciliare già nel mese di ottobre 2021, per effetto dell'intera espiazione della pena. Tanto risulta confermato dalle annotazioni contenute nella posizione giuridica del ricorrente. Inoltre, non vengono indicati altri titoli che in ipotesi potrebbero dare luogo alla prosecuzione dell'esecuzione della medesima misura. Pertanto, alcun interesse concreto alla decisione può in atto riscontrarsi, né esso risulta prospettato dalla parte, a fronte del già decorso periodo di esecuzione della misura alternativa alla quale si riferiva l'autorizzazione a lavoro negata con il provvedimento impugnato.

4. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse che, essendo sopravvenuta, non comporta l'adozione di provvedimenti accessori di condanna (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2,n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 11 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr sidente oèyto Binen