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Sentenza — n. 543/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order denying probation due to inaccurate irreperibility findings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 543/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Milan surveillance court's order denying probation because the lower court incorrectly found the applicant irreperible. The applicant argued he was not missing and that police failed to locate him properly, noting he was easily arrested shortly after the decision. The court ruled the applicant's identity card showed a registered address different from the one searched, proving the investigation was inaccurate and the order must be set aside.

Regesto Legislator

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Art. 656 c.p.p.; Probationary placement requires continuous availability of the convicted person, and inaccurate findings of irreperibility due to insufficient investigation warrant annulment of the surveillance court's decision.

Parole chiave

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probationary placement irreperibility requirement surveillance court investigation accuracy cassation annulment procedura di identificazione statuto di dimora revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 656, comma 5 e seguenti, cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata, ai sensi dell'art. 656, comma 5 e seguenti, cod. proc. pen., da Ivan Dimitrov Nikolov, condannato per reati contro il patrimonio.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22442 del 17/1/2019, Falbo
Sez. 1, n. 18140 del 5/3/2003, De Giorgi
Sez. 1, n. 18140 del 5/3/2003, De Giorgi, Rv.
Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina
223995-01; Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, Rv.
Sez. 1, n. 811 del 07/2/1996, Marinkovic
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nikolov Ivan Dimitrov, nato in Bulgaria il 3/1/1979 avverso l'ordinanza del 10/3/2021 del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del S. Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata, ai sensi dell'art. 656, comma 5 e seguenti, cod. proc. pen., da Ivan Dimitrov Nikolov, condannato per reati contro il patrimonio. A sostegno della decisione il Tribunale adduceva lo stato di irreperibilità del richiedente, non rintracciato presso l'abitazione di residenza, sita in Voghera, via XX Settembre, e in procinto di essere cancellato dai relativi registri comunali di anagrafe, secondo quanto attestato nel verbale di vane ricerche, redatto il 21 gennaio 2021 dal locale Commissariato.

2. Ricorre l'interessato per cassazione, deducendo, mediante unico motivo, violazione di legge e travisamento istruttorio. Il ricorrente nega di essere persona irreperibile, affermando di risiedere formalmente in Voghera, via Lomellina, e di essere di fatto domiciliato, e abitante assieme alla sua compagna, nello stesso Comune, in via Bellocchio, in un appartamento preso in locazione. Nega l'esistenza, a suo carico, della procedura anagrafica di cancellazione dai registri comunali della popolazione residente, e si sofferma sulla mancanza, anche in diritto, dei relativi presupposti. Sottolinea come, una volta emessa la decisione impugnata, la polizia sia immediatamente riuscita a rintracciarlo ed arrestarlo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone indefettibilmente la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione del beneficio che nel corso dell'esecuzione dello stesso, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il suo comportamento ai fini del giudizio di meritevolezza e, in seguito alla concessione, può verificarsi l'osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere (Sez. 1, n. 22442 del 17/1/2019, Falbo, Rv. 276191-01;

Sez. 1, n. 18140 del 5/3/2003, De Giorgi, Rv. 223995-01; Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, Rv. 205695-01). Sotto un convergente aspetto, è stato rilevato come il condannato, richiedente l'affidamento, abbia l'obbligo di collaborare con gli operatori del servizio sociale delegati a raccogliere utili informazioni sul suo conto, anche al fine di predisporre un idoneo programma di intervento e risocializzazione, sicché il comportamento del condannato, che, dopo aver chiesto la concessione della misura alternativa, faccia perdere le sue tracce, in quanto indice di evidente mancanza di spirito collaborativo, ben può essere valutato in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza ai fini della decisione (Sez. 1, n. 811 del 07/2/1996, Marinkovic, Rv. 204015-01).

3. È tuttavia palese, dalla documentazione allegata al ricorso, che il condannato non aveva per nulla fatto perdere le sue tracce. La carta d'identità elettronica - rilasciatagli dal Comune di Voghera il 30 novembre 2020, data antecedente alle ricerche effettuate dalla polizia ai fini dell'indagine socio-familiare - indicava un indirizzo -di residenza, registrato in anagrafe, diverso da quello oggetto dell'investigazione, cui la polizia stessa avrebbe facilmente potuto risalire, anche al fine di assumere ulteriori informazioni sul domicilio di fatto.

Non vi è, al contrario, alcuna evidenza della richiamata procedura di cancellazione di Nikolov dall'anagrafe della popolazione residente, nelle cui liste, alla data del 18 marzo 2021, successiva alla celebrazione dell'udienza di sorveglianza, l'interessato figurava regolarmente iscritto. Le ricerche sopra indicate non furono dunque affatto accurate e tale conclusione è confermata dal fatto che, allorché si trattò di rintracciare il condannato per arrestarlo, in conseguenza del diniego della misura alternativa richiesta, l'atto fu eseguito con facilità e prontezza.

4. L'ordinanza impugnata, basatasi sul falsato presupposto della irreperibilità del richiedente la misura alternativa, deve essere annullata, con rinvio al giudice che l'ha adottata per nuovo giudizio al riguardo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di. sorveglianza di Milano. Così deciso il 29/10/2021 LU Il Consig