Cassation appeal dismissed as inadmissible because it is a personal appeal rather than a public one.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because Bahami Aymane filed it as a personal appeal rather than a public one. The appellant challenged his conviction for attempted robbery, arguing violations regarding mitigating circumstances, recidivism, sentence length, and the right to self-defense in cassation proceedings. The court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure requires appeals to be public to ensure professional qualification for reviewing legal errors, rendering personal appeals incompatible with constitutional requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 1 co. 63 legge n. 103/2017: Personal appeals in cassation proceedings are inadmissible because the review of legal errors must be conducted by a public appeal to guarantee professional qualification and exclusive legitimacy of the Supreme Court's jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHAMI AYMANE nato il 13/12/1995 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdetcravvise-age~ udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 6/05/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 24/11/2020 aveva condannato BAHAMI Aymane a pena di giustizia per il reato di tentativo di rapina, commesso a TORINO il 31/10/2020, con la recidiva pluriqualificata. BAHAMI propone ricorso personale per cassazione per motivi inerenti le attenuanti, la recidiva, l'entità della pena e, da ultimo, la preclusione a difendersi da sé medesimo nel giudizio di cassazione, ipotizzando quanto a essa la violazione della Costituzione e della Convenzione EDU.
Il ricorso è inammissibile in quanto personale, e pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 613 co. 1 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 co. 63 legge n. 103/2017: tale norma è coerente con la Costituzione, visto il profilo di esclusiva legittimità del vaglio proprio di questa S.C., che esige la qualificazione professionale nell'articolazione delle censure contro i provvedimenti impugnati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore Il Presid t ?- Alfredo 'fvlantovano Luci eriali ,DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 3 pie 201211, FU