Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47284/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47284/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the facts, but the Court found no manifest error in the legal characterization. The decision relied on established precedent limiting appeals based on legal qualification to cases of obvious deviation from the charges.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The possibility of appealing based on erroneous legal qualification is limited to cases of manifest error, which occurs only when the qualification is clearly eccentric to the charges without any room for opinion.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest error standard legal qualification appeal inadmissible appeal parties' request sentencing Cassazione inadmissibilità rapina qualificata infrazione qualificata traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448„ comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116
Sez. 6, ord. n. 3108 del 8/01/2018, Rv. 272252
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MOGLIANESI GASTON HERNAN n. in Argentina 1'11/1/1988 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Macerata in data 9/6/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gup del Tribunale di Macerata applicava all'imputato -su concorde richiesta delle parti- riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, con la continuazione e la riduzione per la scelta del rito, la pena di anni tre, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 750,00 di multa in relazione ai delitti di rapina aggravata e porto abusivo d'arma.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti.

3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448„ comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; Sez. 6, ord. n. 3108 del 8/1/2018, Rv. 272252). Nella specie, la deduzione difensiva non risulta avere riscontro nei capi d'imputazione e il giudice emittente ha adeguatamente scrutinato detto profilo a pag. 7. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis L c I