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Ordinanza — n. 47168/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel signature post-2017 law reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47168/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant failed to sign the petition with a registered defense lawyer after the 2017 legislative reform. Although the appellant argued personal representation was exercised, the law explicitly requires a special bar member's signature for appeals in supervision proceedings. Consequently, the court ruled that the procedural defect precluded any substantive review and assigned the costs to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals in supervision proceedings filed without the signature of a defense lawyer registered on the special bar roll are inadmissible de plano.

Parole chiave

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supervision appeal defense counsel signature inadmissible de plano legislative reform 2017 procedural defect inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento espulsione giudiziaria persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5
Con ordinanza in data 11/3/2021, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato l'opposizione proposta da Issam Hammami avverso l'espulsione disposta, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs.
art. 616 cod. proc. pen
186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI ISSAM nato il 11/03/1983 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAslato ay..ski.so_a-1+e ,perrti ; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 11/3/2021, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato l'opposizione proposta da Issam Hammami avverso l'espulsione disposta, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, con decreto del Magistrato di sorveglianza di Perugia in data 26/5/2020.

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Hammami ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 23/3/2021, trasmesso dall'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Perugia - Capanne il successivo 24/3/2021.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione e con cui è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consig iere estensore Il Presidente Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DE P OS ITATA