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Ordinanza — n. 46924/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds for non-prosecution request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46924/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Celona's appeal inadmissible for failing to specify the grounds for his request for non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code. Although the lower court had partially reformed the sentence by excluding the recidivism increase and granting probation, the appellant did not articulate why the specific conduct of wearing a service jacket at the stadium warranted non-prosecution. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required elements to allow the appellate judge to exercise its supervisory power, resulting in the dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for the request for non-prosecution are not specifically indicated, preventing the appellate judge from identifying the specific reliefs and exercising its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-prosecution request Art. 131 bis penal code lack of specific grounds procedural requirements sanzione sostitutiva revisione della sentenza penale risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 131 bis cod. pen.
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
art. 494 cod. pen
1 — La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, escluso l'aumento per la recidiva, rideterminava la pena inflitta a Giovani Celona per il delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 494 cod. pen., dichiarandone la sospensione condizionale.
art. 131 bis cod. pen
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELONA GIOVANNI nato a MESSINA il 19/04/1970 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; n

RITENUTO IN FATTO

1 — La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, escluso l'aumento per la recidiva, rideterminava la pena inflitta a Giovani Celona per il delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 494 cod. pen., dichiarandone la sospensione condizionale. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte territoriale aveva osservato, con motivazione priva di manifesti vizi logici, come la condotta consumata dal prevenuto - l'avere indossato una casacca di servizio essendosi così introdotto in uno stadio - fosse stata di tale gravità da impedire l'invocato proscioglimento. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente EnriVittario Stanislao Scarlini Stea F u rofi ty r) ..Posl-vp.rA co„