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Ordinanza — n. 46494/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic for omitting specific appeal grounds regarding appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46494/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible because it was deemed generic and lacked specific grounds. The appellant argued the appellate court failed to provide sufficient reasoning on liability by merely referencing the first instance judgment. The court rejected this, noting that the appeal did not explicitly identify the specific ground of appeal requiring a distinct response.

Regesto Legislator

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Art. 546 lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specify the particular ground of appeal requiring a distinct response from the appellate court.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility appellate reasoning double conformity procedural nullity Corte di Cassazione spese processuali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 546 lett. e) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186 del 13 giugno 2000 Corte Cost., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, ai sensi dell 'art. 616 cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen., alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 250 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in misura equivalente alle aggravanti, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, nonché il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 Corte Cost., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno
doppia conforme affermazione di responsabilità, rispetto alla quale le motivazioni di merito si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv.
Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri
259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez.
Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo
30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv.
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 Corte Cost.
Tenuto conto della sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 Corte Cost., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, ai sensi dell 'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA BONAVENTURA nato a NAPOLI il 12/01/1979 avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d 'appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Noia, il 11 maggio 2016, nei confronti dell'imputato Bonaventura Stella (cfr. certificato anagrafico in atti rilasciato dal Comune di Marigliano) in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 4 e 5 cod. pen. ascrittogli in concorso con le coimputate Calcagno e D 'Amore, nonché per il reato di cui agli artt. 582 585 cod. pen., alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 250 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in misura equivalente alle aggravanti, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, nonché il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la sentenza ricorre l 'imputato, per il tramite del difensore, eccependo la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 546, lett.

e) cod. proc. pen. Mancherebbe la motivazione sulle ragioni per le quali la Corte territoriale ha condiviso la valutazione operata dal primo giudice, in punto di responsabilità, essendosi limitata la Corte d 'appello ad un mero richiamo alla motivazione del primo giudice, omettendo ogni riferimento ad elementi negativi di giudizio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché generico. La censura si limita, infatti, a rilevare l 'operato rinvio alla motivazione del primo giudice, consentita nel caso in esame, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, rispetto alla quale le motivazioni di merito si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722). Né risulta, espressamente, indicato il motivo di appello devoluto con il gravame, al quale la Corte territoriale non avrebbe dato adeguata risposta o, rispetto al quale, vi sarebbe stata l'integrale omissione di motivazione eccepita.

4. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 Corte Cost., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il consigliere estensore Ti Presidente ra