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Ordinanza — n. 46476/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for citing non-allowed grievances and reiterating appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46476/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's grievances were either not permitted in a cassation proceeding or merely reiterated from the appellate court's decision. The appellant challenged the denial of probation and the assessment of mitigating circumstances, arguing errors in applying specific criminal code articles and misrepresenting witness testimony. The court rejected these claims because the law does not require examining every element of probation eligibility at the appellate stage, and the alleged evidence misrepresentation was a double standard of responsibility not allowed as a new ground for review.

Regesto Legislator

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Art. 133, 163, 164 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: In cassation proceedings, grievances regarding the non-examination of all statutory elements for probation are inadmissible, and allegations of evidence misrepresentation constitute a double standard of responsibility unless the evidence was first introduced in the second-instance judgment.

Parole chiave

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probation eligibility double standard of responsibility inadmissible appeal reiterative grievances cassation procedure pene condizionali dichiarazione mendace sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
peri., invero soltanto citato come articolo di legge), in base al precedente penale risultato a carico dell'imputato, senza valutare gli altri elementi indicati dall'art. 133 cod.
Art. 163 cod. pen.
Art. 164 cod. pen.
Art. 175 cod. pen.
L'indicazione all'omessa concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. risulta soltanto enunciata con menzione dell'articolo citato, mentre non è supportata da alcuna specifica doglianza.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Stante la natura della sentenza di appello, il descritto vizio può essere, infatti, dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 651 cod. pen
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 2 febbraio 2017, nei confronti di Mario Di Placido, dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A (art. 651 cod. pen.) e ritenuta, con riferimento al capo B (art.
art. 495 cod. pen
pen.) e ritenuta, con riferimento al capo B (art. 495 cod. pen.), la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, rideterminando la pena irrogata in quella di mesi otto di reclusione.
art. 133 cod. pen
peri., invero soltanto citato come articolo di legge), in base al precedente penale risultato a carico dell'imputato, senza valutare gli altri elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.
art. 133 c.p
peri., invero soltanto citato come articolo di legge), in base al precedente penale risultato a carico dell'imputato, senza valutare gli altri elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015
133 c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, riv.
Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014
263534, Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, riv.
Sez. 3, n. 6641 dei 17/11/2009
Sez. 3, n. 6641 dei 17/11/2009, riv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
doppia conforme affermazione di responsabilità (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 2, n. 47035 dei 3710/2013
Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013
257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PLACIDO MARIO nato a ROMA il 25/07/1978 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 2 febbraio 2017, nei confronti di Mario Di Placido, dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A (art. 651 cod. pen.) e ritenuta, con riferimento al capo B (art. 495 cod. pen.), la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, rideterminando la pena irrogata in quella di mesi otto di reclusione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, erronea applicazione degli artt. 133, 163 e 164 cod. pen. E' stato negato il beneficio della sospensione condizionale della pena ( e quello di cui all'art. 175 cod. peri., invero soltanto citato come articolo di legge), in base al precedente penale risultato a carico dell'imputato, senza valutare gli altri elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato e travisamento della prova con riferimento alla testimonianza del maresciallo Quatraro.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato o, comunque, in quanto relativo a censure non consentite. 3.1. Si osserva, con riferimento al primo motivo, che si devolve una censura non consentita in sede dì legittimità, in quanto è stato affermato in sede di legittimità, che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, riv. 263534, Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, riv. 260136;

Sez. 3, n. 6641 dei 17/11/2009, riv. 246184). Inoltre, dalla motivazione del provvedimento gravato emerge che il rilievo attribuito ai precedenti penali a carico dell'imputato è fondato sulla qualità della condotta in quella sede accertata, sintomatica, per la motivazione non manifestamente illogica dei giudici di merito, dell'insofferenza alle prescrizione dell'autorità (resistenza e lesioni personali) e dunque, di una prognosi sfavorevole sul futuro comportamento. L'indicazione all'omessa concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. risulta soltanto enunciata con menzione dell'articolo citato, mentre non è supportata da alcuna specifica doglianza. 3.1.11 secondo motivo è inammissibile in quanto reiterativo di motivo di appello di analogo contenuto, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione logica e completa.

Inoltre, il dedotto travisamento della prova è vizio non consentito, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n.47035 dei 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). Stante la natura della sentenza di appello, il descritto vizio può essere, infatti, dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barba a Calaseli