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Ordinanza — n. 46347/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding appellate court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46347/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant challenged the appellate court's sentencing reasoning without identifying specific defects or contradictions in the judgment. The court ruled that generic complaints about the motivation are insufficient and must be tied to precise errors to be considered valid.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: A cassation appeal alleging defects in the reasoning of the lower court is inadmissible if it fails to specify which parts of the motivation are missing, contradictory, or illogical, as the Supreme Court cannot re-elaborate the grounds of the appeal.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal defects in reasoning appellate court inadmissible grounds falsità ideologica in documenti risarcimento per atto illecito domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
sul punto), il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
artt. 110 cod. pen
La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 11/02/2021, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di La Spezia in data 05/03/2020 nei confronti di Domenico Romeo, rideterminava la pena per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 quinquies d.l.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri
Va premesso che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, non mass.
Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo
pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma
230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO DOMENICO nato a ROCCAFORTE DEL GRECO il 18/02/1956 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 11/02/2021, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di La Spezia in data 05/03/2020 nei confronti di Domenico Romeo, rideterminava la pena per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 quinquies d.l. 306/1192 (capi 3 e 4) nella misura di anni due e mesi sei di reclusione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, con formale motivo unico, violazione e falsa applicazione dell'art. 12 quinquies d.l. 306/1992 nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla prova della ricorrenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del delitto in contestazione.

Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, non mass. sul punto), il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il ricorrente abbia reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata (v. pagg. 1-3 della sentenza impugnata) che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore E O S i TATA Il Presidente ANDREA PELLEGRINO D P IN CANC