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Ordinanza — n. 46343/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding theft vs. receiving charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46343/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling the lower court's reasoning was not arbitrary. The appellant argued for a theft charge, but the appellate court confirmed receiving based on the vehicle's simultaneous theft date, lack of justification for possession, and the car's severe mechanical damage. The court rejected the claim as manifestly unfounded, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen.; Art. 533 cod. proc. pen.: An appeal based on alleged illogical or contradictory reasoning is inadmissible if the lower court's decision is manifestly unfounded and supported by clear factual elements.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded receiving charge theft qualification court costs procedural law guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. ed illogica e contraddittoria motivazione sul punto, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto da inquadrarsi nel diverso reato di furto.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 533 cod. proc. pen
in relazione all'art. 533 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GADALETA MICHELE nato a CERIGNOLA il 23/08/1975 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 03/11/2020, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Foggia in data 11/06/2018 con la quale Michele Gadaleta era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di ricettazione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, violazione degli artt. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. ed illogica e contraddittoria motivazione sul punto, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto da inquadrarsi nel diverso reato di furto.

Il ricorso è inammissibile. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, "svilendo" il dato temporale costituito dall'identità di data del furto dell'autovettura e della ricezione del mezzo da parte dell'imputato, ha ritenuto la ricorrenza del reato di ricettazione sulla base di diversi elementi in fatto, costituiti da: assenza di una ricostruzione alternativa degli accadimenti da parte del Gadaleta; assenza di qualsivoglia ragione giustificativa del possesso del mezzo; oggettiva condizione di quest'ultimo, che presentava la completa rottura della parte sottostante lo sterzo comprensiva del nottolino di avviamento elettrico del motore.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il Presi