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Ordinanza — n. 46334/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds regarding settlement agreement in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46334/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the permissible scope for reviewing second-instance settlement agreements. The appellant challenged the appellate court's reduction of sentence based on a settlement, arguing violations of procedural articles regarding the formation of consent and the judge's assessment of acquittal conditions. The court ruled that only specific grounds concerning the parties' will, the prosecutor's consent, and the final ruling content are admissible, excluding complaints about waived reasons or the evaluation of acquittal conditions.

Regesto Legislator

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Art. 129 e 546 cod. proc. pen.; In appeals involving a settlement agreement, only grounds relating to the formation of the party's will to accept the agreement, the prosecutor general's consent, and the content of the ruling are admissible, while complaints regarding waived reasons or the evaluation of acquittal conditions are inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement appeal inadmissible cassation procedural code articles second instance review prosecutor consent grounds remissione della pena disdetta per rappresaglia revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGRASTA MARIO nato a MOLFETTA il 10/01/1989 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIidato avviso alle parti7 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 03/12/2020, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Bari in data 07/11/2016, appellata dall'imputato Mario Lagrasta, in accoglimento del concordato proposto dalle parti, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di mesi sedici di reclusione ed euro 300 di multa in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, quale motivo unico, la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 129 e 546 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile perchè proposto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO LUIGI AGOSTINACCHIO DEPOSITATA IN CANCEt LERA 17 lir 202