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Ordinanza — n. 46252/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing and mitigation grounds citing sufficient appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46252/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Raia inadmissible regarding sentencing and mitigation arguments. The appellant challenged the appellate court's decision to dismiss the prescription defense and reduce the sentence for attempted aggravated robbery. The court ruled that the appellate judgment provided sufficient reasoning by referencing statutory criteria for sentencing and rejecting the mitigation claim based on the defendant's aggressive conduct.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: When a sentence does not deviate excessively from statutory minimums, the obligation to provide detailed reasoning is satisfied by briefly indicating the criteria used, and the denial of generic mitigating circumstances is justified if the court finds no basis in the defendant's conduct.

Parole chiave

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sentencing reasoning generic mitigating circumstances prescription defense appellate review criminal procedure law commisurazione della pena per rapina tentata rapina aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod.
Art. 133 cod. pen.
deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez.
Art. 62-bis cod. pen.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen
Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
(cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 1, n. 242.13 del 13/03/2013, Pacchiarotti
Sez. 1, n. 242.13 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo
245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv.
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri
241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA ANTONIO nato a NAPOLI il 21/05/1991 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 18/11/2020, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 24/09/2014 appellata da Antonio Raia, dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in relazione al reato di lesioni ascrittogli perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena in relazione al residuo reato di tentata rapina aggravata continuata in concorso nella misura di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 800 di multa, con conferma nel resto. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (primo motivo); -mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile. In relazione al primo motivo, si evidenzia come l'indicazione in motivazione - con riferimento alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame di profili che il ricorso nemmeno indica. A tal fine è quindi sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art. 13.3 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione.

Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;

Sez. 1, n. 242.13 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). In relazione al secondo motivo si evidenzia come il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia altrettanto giustificato da congrua motivazione che ha ritenuto come la richiesta non avesse alcuna base motivazionale a fronte di una condotta particolarmente esecrabile e posta in essere con modalità fortemente aggressive.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice cori motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244;

Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore DE POSI T