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Ordinanza — n. 45874/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for being inadmissible and repetitive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45874/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Matarazzo inadmissible, ordering him to pay legal costs. Matarazzo argued that the lower court erred in finding the crime of drug trafficking and failed to apply generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as they were already fully addressed in the prior judgment and constituted a precluded review of factual matters.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals challenging the substantive merits of a criminal conviction are inadmissible if repetitive and lack novelty, as factual assessments and discretionary sentencing decisions are not subject to review unless contradictory or unmotivated.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility precluded substantive review repetitive arguments drug trafficking conviction mitigating circumstances discretion dipendenza da sostanze stupefacenti recidiva nell'infrazione traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 62-bis c.p.
L'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
L'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Carìdi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATARAZZO SALVATORE nato a NAPOLI il 18/11/1987 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna del Tribunale di Ancona nei confronti di Salvatore Matarazzo in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

2. Il difensore di Matarazzo ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché afferente al precluso merito, reiterativo e proposto in ordine a trattamento sanzionatorio sorretto da completa e logica risposta. In ordine al primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità, corretta ed esaustiva risulta la decisione della Corte territoriale che ha individuato i plurimi elementi che portavano a ritenere la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto sia nell'auto che in casa a seguito di perquisizione (pag. 4, primo periodo), risposte a censure già svolte in sede di gravame a cui è stata fornita esauriente risposta e reiterate in questa sede.

Corretta risulta altresì la motivazione svolta in ordine alle ragioni che hanno portato la Corte territoriale a confermare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e possono essere escluse dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Carìdi, Rv. 242419).

Esaustiva, pertanto, deve ritenersi la motivazione della Corte di merito che, dopo avere analiticamente enunciato le ragioni che portavano a ritenere la responsabilità, ha fatto riferimento alla già mínimale pena detentiva riconosciuta dal primo giudice nonostante la quantità complessiva della sostanza ed alla mancata applicazione della recidiva; elementi unitariamente apprezzati che hanno fatto escludere la meritevolezza delle attenuanti; motivazione tanto più adeguata se solo si osserva che neppure il ricorrente ha saputo evidenziare sulla base di quali emergenze le stesse dovessero essere invece riconosciute.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere esten