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Ordinanza — n. 45845/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to inadmissible procedural grounds under new criminal code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45845/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Kurti Klajdi and Treglia Vanessa inadmissible ex officio. The applicants challenged the legal qualification of facts and the omission of a specific procedural step, arguing these were valid grounds for review. The court ruled that under the amended criminal procedure code, such arguments regarding factual qualification and omitted hearings do not meet the strict admissibility requirements for appeals against plea bargain sentences.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty; general challenges to factual qualification or omitted procedural steps are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal criminal procedure code legal qualification error inadmissible appeal procedural omission Corte di Cassazione simplified procedure imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod.
Art. 610, comma 1 c.p.p.
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod.
Art. 611 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Il ricorrente deduce la erronea qualificazione giuridica del fatto la carenza di elementi idonei a dimostrare la responsabilità che avrebbero dovuto far pervenire a decisione ex art. 129 cod.
artt. 110 cod. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Kurti Klajdi e Treglia Vanessa impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce la erronea qualificazione giuridica del fatto la carenza di elementi idonei a dimostrare la responsabilità che avrebbero dovuto far pervenire a decisione ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KURTI KLAJDI nato a SHQIPERI( ALBANIA) il 24/07/1996 TREGLIA VANESSA nato a GIOIA DEL COLLE il 06/07/1998 avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TERNIda_tp..av_viso--alte-parte— L S. (l udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Kurti Klajdi e Treglia Vanessa impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il ricorrente deduce la erronea qualificazione giuridica del fatto la carenza di elementi idonei a dimostrare la responsabilità che avrebbero dovuto far pervenire a decisione ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Non vi rientra il dedotto omesso intervento ex art. 129 cod. proc. pen., mentre la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contestata aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere relatore Il Presidente Antonio Costantini PieHukitDi St