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Ordinanza — n. 45766/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds under Code of Criminal Procedure articles 591 and 581.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45766/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absence of specific grounds as required by the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a lower court's conviction for harassment, arguing a lack of motivation in the trial record. The court rejected this because the appeal failed to identify precise points of the decision under attack, rendering the censure generic and insufficient for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. b), Art. 581, lett. c), Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is based on absolutely generic grounds that fail to specify the points of the decision under attack.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation Code of Criminal Procedure specificity requirement judicial review procedural defect protezione delle comunicazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926
Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659
Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249
224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249).
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATARAZZO ENRICO nato a AVELLINO il 31/05/1976 avverso la sentenza del 04/03/2020 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 marzo 2020, il Tribunale di Cuneo dichiarava Matarazzo Enrico responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. 660 cod. pen. (per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, col mezzo del telefono, recato molestia e disturbo a Beltrando Nadia Assunta, Pocchettino Antonella e Bertin Marta) e, conseguentemente, lo condannava alla pena di C, 516, 00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza il difensore dell'imputato, avvocato Ettore Marruzzo, ha proposto appello alla Corte di appello di Torino, che è stato trasmesso a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.. La difesa ha censurato la decisione impugnata per "difetto e mancanza di motivazione di tutti gli atti istruttori".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc. pen., perché fondato su motivi assolutamente generici. Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926).

Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pa Taler_i_ca Luigi