Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45708/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison censorship order as inadmissible due to repetitive grounds and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45708/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the claim that withheld photographs violated the prisoner's rights, citing security risks and lack of authentication. The Supreme Court found the appeal's arguments were merely complaints and repetitions of issues already properly addressed by the trial court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on repetitive grounds or mere complaints are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and congruous.

Parole chiave

Generato dall'IA
prison censorship inadmissible appeal repetitive grounds security measures court costs magistrate surveillance photograph retention documenti d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. b) c.p.p.
Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dell'Amato, avvocata Barbara Amicarella, ha proposto ricorso per cassazione per "violazione di legge ex art. 606 lett.
Art. 606 lett. e) c.p.p.
Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dell'Amato, avvocata Barbara Amicarella, ha proposto ricorso per cassazione per "violazione di legge ex art. 606 lett.
Art. 41 bis Ord. Pen.
febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto da Amato Raffaele, detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 - bis Ord.
Art. 18 Regolamento Interno d'Istituto
Art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
sentenza n. 186 del 2000 Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/11/1965 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'il. febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto da Amato Raffaele, detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 - bis Ord. Pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 15.5.2020, con il quale era stato disposto il trattenimento delle fotografie di cui alla pratica n. 148/2020 A perché rappresentanti soggetti non identificati.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dell'Amato, avvocata Barbara Amicarella, ha proposto ricorso per cassazione per "violazione di legge ex art. 606 lett.

b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 41 bis, 18 ter legge n. 354/1975", nonché per "difetto di motivazione ex art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. per assoluta mancanza e illogicità della stessa".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza e, in ogni caso, manifestamente infondati, oltre che su motivi costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha evidenziato che la circostanza che le fotografie trattenute rappresentavano persone non censite agli atti della Direzione carceraria e non autenticate nelle forme previste, in violazione dell'art. 18 del Regolamento Interno d'Istituto, appariva di per sé potenzialmente pericolosa per le esigenze di sicurezza e di prevenzione; che lo stesso reclamante aveva rilevato che le persone ritratte erano facilmente identificabili; che, tuttavia, non era compito dell'Ufficio censura e neppure della magistratura di sorveglianza effettuare investigazioni in tal senso; che, infine, le fotografie munite di visto di censura, esibite dalla difesa in originale e prodotte in copia, non erano idonee a inficiare la decisione del Magistrato di sorveglianza, non evidenziando una sicura né tanto meno completa sovrapposizione dei soggetti ritratti con quelli presenti nella fotografia trattenuta.

Tale motivazione, assolutamente logica e congrua, è insindacabile in questa sede.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden