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Ordinanza — n. 45656/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded grounds regarding sentencing reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45656/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonio Mazzei inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. Mazzei challenged the Second Instance Court's partial reform of his sentence for illegal detention and gun trafficking, claiming an improper failure to reduce the base penalty. The Court rejected this, affirming that the lower court correctly distinguished between subjective personal circumstances and the objective gravity of the trafficking conduct under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and the appellant is condemned to pay court costs and a monetary fine.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest unfoundedness sentencing reduction error illegal detention trafficking penal code article 133 infrazione alla legge sulle armi assassinio qualificato riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZEI ANTONIO nato a NAPOLI il 15/08/1948 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 9 giugno 2020, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia del GIP del Tribunale di Napoli, con la quale Mazzei Antonio è stato ritenuto responsabile dei reati di detenzione illecita e di ricettazione di un fucile semiautomatico cal. 12 marca Winchester -con matricola abrasa-, rideterminando la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quella di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1.445,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Mazzei Antonio, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge regolatrice in relazione alla omessa riduzione della pena base, rimasta identica a quella considerata, in maniera sproporzionata rispetto alla gravità del fatto, dal giudice di prime cure.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. L'esercizio del potere di commisurazione della pena, nel caso in esame, risulta correttamente argomentato (ai sensi dell'art.133 cod.pen.) in riferimento alla obiettiva gravità del fatto e la Corte di secondo grado ha tenuto distinto - in modo corretto - il positivo giudizio sulla persionalità (che ha dato luogo alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche) dalla valutazione oggettiva della condotta di ricettazione dell'arma. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Enrico Giuseppe Sandrini