Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Marcel Lanza against the second-instance confirmation of his conviction for aggravated theft and attempted theft was declared inadmissible. The court found the appeal failed to critically analyze the substantive arguments used by the trial and appellate judges to justify the imposed sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it contests the substantive reasoning of the lower court without providing a critical analysis of the arguments presented by the judges of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA MARCEL nato a PIETRASANTA il 17/01/1983 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato LANZA Marcel ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Reggio Emilia con la quale il predetto era stato condannato per un tentativo di furto aggravato in concorso e per un furto aggravato in concorso.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi, possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in punto trattamento sanzionatorio, viceversa congruamente giustificato dai giudici del merito, con argomenti rispetto ai quali è difettato un effettivo confronto.
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Ciampi DEPOSITATA IN CANCELLERIA te