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Ordinanza — n. 45504/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45504/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Paliniuc Constantin Marius inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding sentencing mitigation. The court rejected this because the cited ground does not fall within the specific list of admissible grounds for appeals against settlement sentences under the new formulation of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal against a settlement sentence is inadmissible if the grounds cited do not correspond exclusively to the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement sentence grounds Article 448 paragraph 2-bis mitigation application failure procedural exhaustion requirements motivi di cassazione ritardo ingiustificato dell'azione penale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite avverso la sentenza di patteggíamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m.
Art. 129, cod. proc. pen.
Paliniuc Constantin Marius, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la carenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
Artt. 624, 625, n. 1 e 7, cod. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
1.11 Tribunale di Pesaro, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a Paliniuc Constantín Maríus, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la pena sospesa di mesi 8 di reclusione ed euro 120,00 di multa, per il reato di cui agli artt.
art. 444 cod.proc.pen
1.11 Tribunale di Pesaro, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a Paliniuc Constantín Maríus, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la pena sospesa di mesi 8 di reclusione ed euro 120,00 di multa, per il reato di cui agli artt.
art. 129 cod.proc.pen
Paliniuc Constantin Marius, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la carenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALINIUC CONSTANTIN MARIUS nato 11 11/04/1996 avverso la sentenza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di PESAROchetterTeviso-afte-perrt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Pesaro, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a Paliniuc Constantín Maríus, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la pena sospesa di mesi 8 di reclusione ed euro 120,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624, 625, n. 1 e 7, cod.pen.

2. Paliniuc Constantin Marius, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la carenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite avverso la sentenza di patteggíamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente F