Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific analysis of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pitirici Maricel inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked sufficient motivation regarding his liability for drunk driving causing an accident. The court rejected this claim, finding the arguments generic and unsupported by a critical analysis of the original decision's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific critical analysis of the lower court's decision, as the reasoning must be congruous and free from apparent illogic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITIRICI MARICEL nato il 29/08/1974 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; N. RG.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.PITIRICI Maricel ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, lo aveva condannato alla pena di mesi cinque giorni dieci di arresto ed euro 1.400 di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza da cui era derivato un sinistro stradale.
3. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione agli argomenti posti a fondamento della affermazione di responsabilità.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni della decisione, in termini congrui e privi di illogicità apparenti ritenendo del tutto inverosimile la prospettazione difensiva secondo la quale il ricorrente, turbato dall'avere provo- cato un sinistro stradale, aveva bevuto alcune birre in attesa dell'arrivo delle for- ze dell'ordine, trattandosi di condotta incongrua e del tutto ingiustificata per un autotrasportatore, nonché esclusa dal mancato rinvenimento di lattine di birra nei pressi dell'automezzo. 3.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidiente Ugo Bellini Francesco M