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Ordinanza — n. 45467/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45467/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by El Amarti Fouad inadmissible. The appellant challenged the Milan Tribunal's sentencing for theft and fraud, arguing the judgment lacked sufficient reasoning. The court rejected this claim because the specific grounds cited did not fall within the limited categories of admissible cassation grounds permitted by current law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Only grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty are admissible for cassation appeals.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Art. 448 c.p.p. grounds lack of admissible grounds legal qualification error sentencing review limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di rigore difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m.
art. 444 cod.proc.pen
1.11 Tribunale di Milano, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a El Amarti Fouad la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il reato di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AMARTI FOUAD nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 26/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOeate-avvise-al~i; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Milano, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a El Amarti Fouad la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 1, n. 6, 61 n. 5, cod.pen.

2. El Amarti Fouad, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancanza ed illogicità della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiciente Francesca Picardi Francesco MarialC mpi DEPOSITATA INC I l- FRIA