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Ordinanza — n. 45463/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of notification for summary inadmissibility rulings under Art. 610 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45463/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged a summary inadmissibility ruling because the hearing was held without prior notification to the parties. The court ruled that Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure allows the Court to declare inadmissibility without formalities or notification for specific cases, including those under Article 599-bis. Consequently, the court found the appeal infounded and imposed a fine on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 599-bis, c.p.p.: The Court of Cassation may declare a cassation appeal inadmissible without formalities, notification, or adversarial proceedings when the appeal concerns the application of the penalty upon request or specific statutory grounds, rendering the appeal inadmissible due to the appellant's failure to comply with procedural requirements.

Parole chiave

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summary inadmissibility lack of notification extraordinary appeal summary judgment procedural defect difetto di sottoscrizione validità della clausola arbitrale legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
2.11 ricorso è manifestamente infondato, atteso che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla I.
Art. 599-bis, c.p.p.
6013 del 2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod.proc.pen.
Art. 91, comma 1, lett. a), b), c), c.p.p.
599-bis cod.proc.pen., oltre che nei casi previsti dall'art. 91, comma 1, lett.
Art. 581, c.p.p.
a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c) esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 581, e d).
Art. 625-bis, c.p.p.
Cosimo Bisignano ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc.pen.
art. 625-bis cod.proc.pen
Cosimo Bisignano ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc.pen.
art. 599-bis cod.proc.pen
6013 del 2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISIGNANO COSIMO nato a TARANTO il 23/01/1984 avverso l'ordinanza del 04/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Cosimo Bisignano ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc.pen. avverso l'ordinanza della Sez. 7 della Corte di cassazione n. 6013 del 2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod.proc.pen. della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto n. 292 del 2020, essendo stato celebrato il giudizio di legittimità inaudita altera parte, senza previa notifica di fissazione udienza. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, atteso che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di cassazione dichiara, senza formalità (e, dunque, senza alcuna comunicazione alle parti e senza alcuna instaurazione del contraddittorio), l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta e contro la sentenza pronunciata, come nel caso di specie, a norma dell'art. 599-bis cod.proc.pen., oltre che nei casi previsti dall'art. 91, comma 1, lett. a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c) esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 581, e d). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presdcnte Francesca Picardi Francesco Mhjia Ciampi POSI TATA - IN CM10E