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Ordinanza — n. 45457/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds lacking independent argumentation against appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45457/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marcello Guaragna's appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal of Turin. The appellant argued that the blood alcohol test, taken two hours post-accident, did not prove pre-driving intoxication, but the court found this reasoning insufficiently developed. The decision rests on the principle that cassation grounds must offer specific, argumentative criticism of the lower court's logic rather than simply restating appellate conclusions.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible if they merely reproduce the grounds of the appeal without providing independent, specific, and exhaustive argumentation that critically engages with the reasoning of the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds of appeal lack of independent argumentation alcohol intoxication evidence procedural vices in appeals guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci
anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARAGNA MARCELLO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 25/09/1988 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna di Guaragna Marcello alla pena di anni 1 di arresto ed euro 3000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 186, commi 2, lett.

c) e 2-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 - guida in stato di ebbrezza (tasso alcolico: 1,68-1,71 g/l), con provocazione di un incidente, il 26 agosto 2017.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione, atteso che si è ritenuta raggiunta la prova della sua responsabilità penale, nonostante l'accertamento etilometrico si sia svolto circa due ore dopo il sinistro e presentasse un lieve aumento del tasso alcolemico, da cui, secondo le regole della curva di Widmark, si sarebbe dovuta dedurre l'assunzione di alcolici solo dopo l'incidente.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto l'unica censura è meramente ripetitiva di quella proposta in appello e non si è confrontata affatto con le puntuali e coerenti argomentazioni con cui è stata rigettata dal giudice dell'impugnazione, che ha desunto indizi univoci a conferma dell'assunzione dell'alcool (risultante dagli accertamenti eseguiti) prima della condotta di guida (e non dopo) dalla mancata iniziale allegazione di tale diversa versione e dalla fuga dell'imputato, già responsabile di una analoga contravvenzione, nell'immediatezza del fatto.

Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila. +.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il P esidente Francesca Picardi Francesco r4ia Ciampi L5E177-O S TATA IN CAi`!:-.