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Ordinanza — n. 45453/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of arguments in appeal settlement under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45453/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grievances during the appeal settlement procedure under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued a lack of reasoning regarding the acquittal on one count, but the court held that such arguments are forfeited once parties agree to the settlement terms. Consequently, the court ruled that only claims of illegal sentencing remain viable, and since none were raised, the appeal was rejected with costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 599, comma 4 c.p.p.: The settlement agreement in the appeal stage under Art. 599-bis c.p.p. entails a waiver of all further grievances for the legitimacy trial, except for those concerning the illegality of the imposed penalty.

Parole chiave

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appeal settlement waiver of grievances legitimacy appeal illegal sentencing Art. 599-bis c.p.p. circostanza attenuante abbandono del procedimento per truffa scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
277196 - 01, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
Art. 599, comma 4 c.p.p.
277196 - 01, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod.
Art. 448-bis c.p.p.
pen., sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod.
artt. 599-bis cod.proc.pen
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo.
art. 444 cod. proc. pen
rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448-bis cod. pen
pen., sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone Damiano, Rv. 277196 - 01
1.11 ricorso è inammissibile, atteso che, come recentemente ha precisato Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone Damiano, Rv. 277196 - 01, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art.
Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, 3azouli, Rv. 264207 - 01
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORGEVA CLAUDIA nato a RIMINI il 14/07/1999 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA.€4,23t-e-a,Mscr3ite-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della proposta ex artt. 599-bis cod.proc.pen., ha rideterminato la pena nei confronti di Gorgeva Claudia in anni 4 di reclusione ed euro 1800,00 di multa, previa applicazione delle attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, valutato l'episodio di cui al capo a) come il più grave ed aumentata la pena per gli episodi cui ai capi b), c) e d) (furti in abitazione, di cui tre consumati ed uno tentato).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, l'imputata, che ha dedotto la carenza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento relativamente al capo b.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile, atteso che, come recentemente ha precisato Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone Damiano, Rv. 277196 - 01, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

Difatti, detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo. A ciò si aggiunga che la diversa fisionomia del «patteggiamento in appello» di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. — derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazioe (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica), comporta che le ipotesi l'annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod. pen. perché riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, 3azouli, Rv. 264207 - 01).

2. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere e