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Ordinanza — n. 45367/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45367/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Melis and Camba inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellants challenged their convictions for aggravated theft in concurrence, but the court found their grievances were merely repetitions of issues already examined and rejected by the trial and appellate courts. Consequently, the appeals were rejected for failing to provide the necessary critical analysis required for admissibility in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they consist solely of grievances in fact that are repetitive of those already examined by the lower courts and lack the necessary critical analysis of the arguments supporting the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of critical analysis repetitive grievances jurisdictional review Code of Criminal Procedure allegazioni di persecuzione contraddittorie allontanamento malgrado rischio di persecuzione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELIS ALESSANDRO nato in Germania il 22/10/1986 CAMBA CHRISTIAN nato a CAGLIARI il 24/06/1981 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati MELIS Alessandro e CAMBA Christian hanno proposto ricorsi con separati atti e proprio difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Cagliari ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per furto aggravato in concorso.

2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto, peraltro ripropositive di censure adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mrip Ciampi DEPOSiTA.T A CP L