Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Melis and Camba inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellants challenged their convictions for aggravated theft in concurrence, but the court found their grievances were merely repetitions of issues already examined and rejected by the trial and appellate courts. Consequently, the appeals were rejected for failing to provide the necessary critical analysis required for admissibility in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they consist solely of grievances in fact that are repetitive of those already examined by the lower courts and lack the necessary critical analysis of the arguments supporting the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELIS ALESSANDRO nato in Germania il 22/10/1986 CAMBA CHRISTIAN nato a CAGLIARI il 24/06/1981 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati MELIS Alessandro e CAMBA Christian hanno proposto ricorsi con separati atti e proprio difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Cagliari ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per furto aggravato in concorso.
2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto, peraltro ripropositive di censure adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mrip Ciampi DEPOSiTA.T A CP L