Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal and factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gningue Diadie inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's grievances were deemed too generic, failing to articulate specific legal arguments or factual data supporting the challenge to the lower court's conviction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic grievances without specific legal and factual grounds or a critical analysis of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GNINGUE DIADIE nato il 02/02/1962 61,Lf_ce('- avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO g"EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; svota la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato GNINGUE Diadie ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze del tutto generiche che non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono neppure scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dee ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 lascufin in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile PPricorsi> e condanna i"ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila iciascunq in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco ari Ciampi Alg~te-Crybe-22:) DEPOS!TATA IN CANCFU.F.RIA C 202.1