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Ordinanza — n. 45345/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing, ruling implicit reasoning satisfies statutory motivation requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45345/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Francesco Calogiuri inadmissible, affirming the lower court's sentencing decision. The appellant argued generic grounds, but the court found the appellate judgment sufficiently reasoned regarding statutory mitigation and aggravation factors. Relying on established case law, the court held that implicit or formulaic reasoning is valid unless arbitrary or illogical, thus upholding the conviction and ordering costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Supreme Court's review of sentencing is limited to detecting arbitrariness or illogical reasoning, permitting implicit or formulaic motivation that satisfies the statutory obligation to explain the sanction.

Parole chiave

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implicit motivation sentencing review arbitrary reasoning statutory mitigation inadmissible appeal procedural costs penal code responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 133 c.p.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.
D.P.R. 309/90
73, comma 5, d.P.R. 309/90., è manifestamente infondato.
art. 133 cod. pen
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382
Cass. sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120
Cass. sez. III, sent. 16 giugno 2004 n. 26908
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOGIURI FRANCESCO nato a LECCE il 19/10/1972 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Calogiuri Francesco avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90., è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto con motivi generici e aspecifici, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio.

E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez.

III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte di appello ha infatti motivatamente calcolato la pena vicino al minimo edittale richiamando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., la gravità del fatto e la personalità dell'imputato con precedenti penali. Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2021 Il Consigliere estensore Il Pre