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Ordinanza — n. 45340/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing for attempted theft, citing implicit reasoning sufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45340/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Orazio Barbagallo inadmissible, upholding the lower court's sentence for attempted theft. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the appellate decision's reasoning sufficient and free from logical flaws. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation reviews sentencing decisions only when they result in arbitrary choices or illogical reasoning, accepting implicit or formulaic justifications for the denial of mitigating circumstances as long as they are grounded in the specific facts and legal criteria.

Parole chiave

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attempted theft sentencing implicit reasoning sufficiency generic mitigating circumstances penal proportionality review Cassation inadmissibility logical reasoning standard penal costs and fine oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 133 c.p.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382
motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv.
Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120
227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv.
Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAGALLO ORAZIO nato a CATANIA il 11/04/1962 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Barbagallo Orazio avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di tentato furto pluriaggravato, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto con motivi generici e aspecifici, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della mancata applicazione nella massima estensione della riduzione di pena prevista per il tentativo.

E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez.

III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte di appello ha infatti motivatamente condiviso il percorso logico giuridico del Tribunale che nell'escludere l'applicazione delle attenuanti generiche e comunque nella dosimetria della pena ha fatto riferimento alle modalità di realizzazione del fatto illecito, alla spregiudicatezza indice di pericolosità sociale oltre che ai numerosi precedenti penali specifici. Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2021 Il C sigliere estensore Il