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Ordinanza — n. 45332/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of appellate court's fingerprint evidence reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45332/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were generic and lacked specific criticism of the lower court's reasoning. The appellant argued a defect in the evaluation of fingerprint evidence, but the appellate court had already logically connected the prints to the crime based on location and characteristics while excluding alternative theories. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the threshold for judicial review, resulting in the appellant bearing the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are generic, lack a specific comparison with the contested judgment, and fail to provide a critical analysis of the lower court's logical reasoning on evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds fingerprint evidence lack of criticism procedural costs judicial review logical reasoning prova informatica

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 366 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC DIEGO nato a CREMONA il 31/07/1997 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.HALILOVIC Diego ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Cremona che lo aveva ritenuto responsabile del reato di concorso in furto aggravato all'interno di super- mercato e ritenuta la recidiva ai sensi dell'art.99 comma 4 cod.pen. lo aveva con- dannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. La difesa del ricorrente si duole di vizio motivazionale in punto di responsabilità penale in ragione della errata valutazione della prova dattiloscopica.

3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto generico, privo di confronto con le argomentazioni addotte dalla sentenza impu- gnata e del tutto privo di critica analisi censoria a fronte di motivazione del giudice di appello che argomentava logicamente sulle ragioni della riconducibilità al ricor- rente delle impronte digitali rinvenuto sul luogo del delitto e la loro riconducibilità, per collocazione e caratteristiche, all'azione furtiva, escludendo in maniera moti- vata alternative ricostruzioni dedotte dalla difesa. La motivazione è logica e priva di contraddizioni sul punto e si sottrae al sindacato di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidrnte Ugo Bellini Francesco Ma