Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging fact-finding and requesting benefits not reviewable at this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Sandro Conti's appeal against the Bologna Court of Appeal's partial reform of his fraud conviction inadmissible. Conti argued that evidence regarding the sale of vehicles was insufficient to prove his specific intent for the crime of fraudulent bankruptcy. The court rejected this, stating that appellate courts cannot re-evaluate factual findings or apply sentencing benefits like suspended sentences, which require factual assessments beyond the scope of a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals challenging the factual reconstruction of the case or requesting the application of conditional sentence suspension are inadmissible as they require factual evaluations reserved for the courts of first and second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI SANDRO nato a IMOLA il 13/02/1955 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; lette le richieste del difensore, avv. Giorgio Bacchelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ed in ogni caso l'applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificate del casellario giudiziale;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del 18 giugno 2015 del Tribunale di Bologna che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Sandro Conti per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., la cui durata era stata fissata in anni dieci, oltre che al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare, costituitasi parte civile. La Corte di appello ha ridotto la durata delle pene accessorie e ha nel resto confermato la sentenza di primo grado.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Sandro Conti, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale sostiene che sarebbero state violate le norme in materia di valutazione delle prove e che egli sarebbe stato condannato pur in assenza di prova della sua penale responsabilità. Già il Tribunale aveva escluso la distrazione di diversi degli autoveicoli che nel capo di imputazione si asserivano aver costituito oggetto del delitto a lui contestato. L'imputato aveva fornito al curatore giustificazione in ordine alla sorte di tutti gli autoveicoli indicati nel capo di imputazione, ma la curatela non aveva svolto alcun accertamento in proposito.
Alcuni di essi erano stati venduti, ma poiché il relativo prezzo non era affluito sui conti intestati alla fallita, il Tribunale aveva ritenuto che i beni fossero stati distratti; in realtà la mancata dimostrazione dell'incasso del prezzo era imputabile all'inerzia della curatela che non aveva svolto accertamenti in proposito. Era, peraltro, anche possibile che il prezzo fosse stato corrisposto in contanti. Era stata anche trascurata la deposizione dei testi che avevano riferito che gli autoveicoli erano stati venduti ed il prezzo regolarmente incassato.
In ogni caso non era provato il dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
3. Il difensore ha fatto pervenire una memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso e chiede l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
4. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel «dissenso» sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante:
Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). Quanto alla censura relativa alla mancanza del dolo specifico, essa è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., essendo stata formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione e risulta comunque estremamente generica. Relativamente, infine, alla richiesta di applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, trattasi di istanze per la cui decisione occorrono apprezzamenti di fatto non consentiti in questa sede di legittimità e che andavano rivolte ai giudici del merito, potendo innanzi alla Corte di cassazione solo essere impugnata la decisione adottata in relazione a tali punti nei gradi precedenti.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore Presidente Michele Romano Mari. e