Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it raises a substantive merit issue not reviewable at this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Bartolomeo Ghaleb inadmissible because it challenged the conviction for a riot based on a lack of proof. Ghaleb argued that his participation in the riot was unproven, citing Article 588 of the Penal Code. The court rejected this as a substantive merit issue, which is strictly prohibited from being raised during a trial of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 588 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the substantive proof of participation in a crime constitutes a merit issue and is inadmissible in a trial of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHALEB BARTOLOMEO nato a MAZARA DEL VALLO il 22/08/1988 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 5 ottobre 2018 del Tribunale di Marsala che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale di responsabilità di Bartolomeo Ghaleb per il delitto di rissa e l'ha condannato alla pena di giustizia.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Bartolomeo Ghaleb, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 588 cod. pen. sostenendo che manca la prova che egli abbia partecipato alla rissa.
3. Il ricorso è palesemente inammissibile, atteso che il ricorrente, sostenendo che la sua partecipazione al delitto non è provata, solleva una censura attinente al merito che è inammissibile in questa sede di legittimità.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore residente