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Ordinanza — n. 44909/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44909/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Amato Francesco Paolo inadmissible de plano. The appellant personally challenged a supervision court order regarding his early release, violating the new procedural requirement that such appeals must be lodged by a qualified representative. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 613 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a prisoner against a supervision order is inadmissible if the new procedural law requiring a qualified representative has been in force at the time of the order's issuance.

Parole chiave

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lack of standing de plano dismissal supervision order early release appeal procedural reform legittimazione a contestare licenza legittimazione ad agire permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO FRANCESCO PAOLO nato a NOTO il 14/07/1981 avverso l'ordinanza del 13/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; .•

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA, con ordinanza in data 13/01/2021, rigettava il reclamo proposto da AMATO FRANCESCO PAOLO avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Siracusa che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata per il periodo dal 12/2/2020 al 11/8/2020. Ricorre AMATO FRANCESCO PAOLO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere Est nsore STE FA Il Presidente FIL PO ....