Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant personally submitted it. The appellant, a convicted individual, argued for a retrial of the sentence, but the law changed in August 2017 to require all appeals to be filed by registered defense counsel. The court ruled that since the appeal was filed after this date without counsel, it violated mandatory procedural requirements and must be rejected immediately.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by a convicted person after August 3, 2017, are inadmissible and must be rejected de plano as they must be submitted by registered defense counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASI FILADELFIO nato a VARESE il 05/05/1976 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di PAVIA Eto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Pavia ha dichiarato inammissibile la richiesta di Filadelfo Vasi di rideterminazione della pena in sede esecutiva - è stato proposto personalmente da quest'ultimo. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010).. ì Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore