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Ordinanza — n. 44862/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defense attorney was not yet enrolled in the special bar at the time of filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44862/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney who signed the petition was not yet enrolled in the special bar for higher courts when the appeal was filed. Although the lower court had incorrectly transmitted the case to the Cassation, the substantive defect lay in the attorney's lack of qualification at the critical moment of submission. Consequently, the Court ruled that the appeal could not proceed and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal filed by a defense attorney not yet enrolled in the special bar for higher courts is inadmissible, regardless of whether the appeal was converted from an erroneous lower court appeal.

Parole chiave

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defense attorney qualification special bar enrollment inadmissible appeal Cassation procedure procedural defect criminal appeal attorney standing vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 593, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen.
Trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., va premesso che, a norma dell'art.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
pen., va premesso che, a norma dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 613 cod. proc. pen.
L'impugnazione è tuttavia inammissibile in quanto proposta da difensore non ancora abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori alla data di presentazione del ricorso (19 febbraio 2016), perché iscrittosi nell'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen. in data successiva (24 febbraio 2017).
Art. 616 cod. proc. pen.
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 660 cod. pen
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza in data 08 ottobre 2015, ha condannato Giovanni Papale alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all' art. 660 cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
L'impugnazione è tuttavia inammissibile in quanto proposta da difensore non ancora abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori alla data di presentazione del ricorso (19 febbraio 2016), perché iscrittosi nell'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura
Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv.
Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile e a.
220221; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile e a., Rv.
Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini
Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv.
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Sez. 5, n. 7403/2014
Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE GIOVANNI nato a BELLONA il 24/04/1948 avverso la sentenza del 08/10/2015 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza in data 08 ottobre 2015, ha condannato Giovanni Papale alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all' art. 660 cod. pen.

2. A mezzo del difensore fiduciario, avverso tale sentenza l'imputata ha proposto appello, chiedendo, nel merito, l'assoluzione.

3. Trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., va premesso che, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento in sede di legittimità e l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, il giudice d'appello impropriamente adito ha correttamente trasmesso gli atti a questa Corte (cfr. Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile e a., Rv. 273738;

Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532). L'impugnazione è tuttavia inammissibile in quanto proposta da difensore non ancora abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori alla data di presentazione del ricorso (19 febbraio 2016), perché iscrittosi nell'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen. in data successiva (24 febbraio 2017). La sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690;

Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi Fil" r o Casa DEPOSITATA