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Ordinanza — n. 44740/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming attempted robbery instead of consummated robbery due to factual re-evaluation limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44740/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being manifestly unfounded. The appellant argued that the robbery was merely attempted because he was observed by a supermarket employee until police arrived, whereas the appellate court correctly found the crime consummated once the victim lost control of the goods. The court ruled that it cannot re-evaluate the factual elements or adopt new parameters for fact-finding, reserving such authority exclusively to the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual elements or adopt new parameters for fact-finding, reserving such authority exclusively to the trial judge.

Parole chiave

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attempted versus consummated crime factual re-evaluation limits appellate court authority manifestly unfounded appeal robbery consummation standard rapina tentato furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
Cass. pen., sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia
253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 2 sentenza n. 46412 del 16/10/2014
Il condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (ex multis Sez. 2 sentenza n. 46412 del 16/10/2014 dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUHLI ABDELMAJID nato il 01/01/1970 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 9/10/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FIRENZE in data 18/12/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato EL BOUHLI Abdelmajid a pena di giustizia per il reato di rapina aggravata, commesso in un supermercato a FIRENZE il 30/11/2019, con esclusione della recidiva e ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., prevalente sulla contestata aggravante. Su appello del PROCURATORE GENERALE della CORTE di APPELLO, la CORTE valutava la riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente all'aggravante dell'uso dell'arma e alla recidiva, da non escludere, e rideterminava la pena, aumentandola.

EL BOUHLI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo l'erronea applicazione della legge penale per aver ritenuto la rapina consumata, quando invece essa era stata soltanto tentata: rileva di aver sottratto beni dallo scaffale del supermercato sotto l'occhio di un dipendente di quest'ultimo, che lo aveva seguito anche al di fuori, finché non erano intervenute le forze dell'ordine. Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo presentato. Esso appare proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha correttamente motivato sulla sussistenza della rapina consumata, in coerenza con quanto già sancito dal TRIBUNALE, e ha spiegato che ai fini della rapina impropria rileva che l'agente, sottratta la cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi il mantenimento del possesso, non essendo necessario che poi l'impossessamento si realizzi realmente. Il condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (ex multis Sez. 2 sentenza n. 46412 del 16/10/2014 dep. 11/11/2014 Rv. 261021 - 01 imputato Ruggiero) è nel senso che "il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità;

è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità". Con motivazione in fatto, incensurabile in questa sede, il Collegio di appello ha descritto la condotta del ricorrente nei termini di una sottrazione già avvenuta, con successivo inseguimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il copsigliere estensore Il Presidente AlfrIdo Mantovano Giovanna Verga - DEPOSITATA