Cassation appeal dismissed for being personally filed without a registered defense attorney's signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant without the required signature of a defense attorney registered with the Cassation Court. The appellant argued for the revocation of a criminal conviction, but the procedural defect rendered the filing void. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal must be submitted by a registered defense attorney; personal filing without such signature renders the appeal inadmissible and subjects the appellant to cost penalties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHINNICI SALVATORE nato a CATANIA il 20/05/1975 avverso l'ordinanza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle pa—— r–ti3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Chinnici Salvatore di revoca di una sentenza di condanna ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen.
2. Ricorre per cassazione Chinnici Salvatore con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed ai versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente i Giacomo Rocchi Angela Tardio o 17-kruL fTJLPOSriATA CANc!,-1! .FTCA - 2 D 021