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Ordinanza — n. 44554/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of a registered defense attorney's signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44554/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant without the signature of a defense attorney registered with the court. The appellant, Chinnici Salvatore, sought to revoke a conditional sentence suspension order previously issued by the Rome Tribunal. The court ruled that strict adherence to procedural requirements for filing appeals mandates the involvement of a qualified legal representative, rendering the personal filing void.

Regesto Legislator

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Art. 123 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed personally by the interested party without the signature of a defense attorney inscribed on the special register of the Court.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing defense attorney requirement Cassazione procedure special register revoca della sospensione condizionale remissione della pena liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 123 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione Chinnici Salvatore personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 123 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Chinnici Salvatore personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHINNICI SALVATORE nato a CATANIA il 20/05/1975 avverso l'ordinanza del 27/04/2021 del TRIBUNALE di ROMA@-to avviso alle pa—r— -ti3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Chinnici Salvatore con la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 5/12/2012.

2. Ricorre per cassazione Chinnici Salvatore personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021