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Ordinanza — n. 44533/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming execution judge cannot declare prescription of crime after final conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44533/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defense lawyer appealed an execution court order declaring the request to annul a final conviction inadmissible. The lawyer argued that the execution judge should have declared the crimes prescribed before the appeal judgment, rendering the sentence illegal. The court rejected this, ruling that execution judges cannot modify final convictions even if prescription occurred earlier. Consequently, the appeal was dismissed as unfounded, and the lawyer was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Execution judges cannot declare prescription of crimes for which a final conviction exists, as they are limited to enforcing the sentence and cannot alter the judgment's legal effects.

Parole chiave

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execution_judge_limitations prescription_of_crime final_conviction_enforcement inadmissible_appeal penal_procedure_costs esecuzione delle pene revoca della sospensione condizionale esecuzione provvisoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 47766 del 26/06/2015
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFITTO LUCA LEONARDO nato a LOCRI il 01/08/1974 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'stanza con cui il 4 e.,V-3 difensore di Bonfitto LucaYchiedeva "l'annullamento parziale di un provvedimento irrevocabile previa presa d'atto di errore concettuale". La Corte territoriale rilevava che in nessun modo il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato rispetto al quale è sopravvenuta sentenza irrevocabile di condanna e che la pena inflitta a Bonfitto non poteva essere considerata "pena illegale".

2. Ricorre per cassazione il difensore di Bonfitto Luca, deducendo violazione di legge penale e processuale per la mancata declaratoria di estinzione dei reati intervenuta prima della sentenza di appello e non rilevata in sede di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati. Il ricorrente sostiene che la mancata rilevazione d'ufficio da parte della Corte di Cassazione dell'intervenuta prescrizione di alcuni reati per i quali era intervenuta condanna, consumatasi prima della sentenza di appello, renderebbe la pena inflitta illegale, in quanto equiparabile ad un palese errore di calcolo della pena, rimediabile dal giudice dell'esecuzione in base all'insegnamento delle Sezioni Unite, Butera (Sez. U, Sentenza n. 47766 del 26/06/2015 Ud. (dep. 03/12/2015) Rv. 265108 - 01).

Si tratta di prospettazione del tutto errata che pretende di equiparare decisioni del tutto differenti (l'una, relativa all'estinzione del reato; l'altra, relativa al tipo e alla misura della pena irrogata). Non può che ribadirsi, quindi, quanto ampiamente argomentato nell'ordinanza impugnata: che, cioè, il giudice dell'esecuzione non può dichiarare estinto il reato per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, anche se la prescrizione sia maturata prima della sentenza di appello; il giudice, infatti, deve provvedere sull' "esecuzione" della condanna irrevocabile e non può in alcun modo modificarla se non nei casi tassativamente previsti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così de