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Ordinanza — n. 44518/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and sentencing balance, upholding lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44518/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding recidivism and sentencing equivalence. The defendant argued that generic mitigating circumstances should have prevailed over recidivism, citing constitutional and supreme court precedents. The court upheld the lower court's reasoning, noting the defendant's diverse criminal history demonstrated a high propensity to violate the law despite prior convictions, justifying the harsher penalty.

Regesto Legislator

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Art. 61 c.p.; Art. 69 c.p.: Recidivism requires a concrete increase in criminal danger and blameworthiness beyond mere prior convictions, while discretionary sentencing balances are reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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recidivism application sentencing equivalence generic mitigating circumstances criminal propensity inadmissible appeal discretionary sentencing Italian Criminal Code recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 61 c.p.
Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 69 c.p.
Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all'applicazione della recidiva infraquinquennae - e non specifica - sia al ritenuto giudizio di equivalenza ex art. 69 cod.
Art. 133 c.p.
Di conseguenza, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 69 cod. pen
Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all'applicazione della recidiva infraquinquennae - e non specifica - sia al ritenuto giudizio di equivalenza ex art. 69 cod.
art. 133 cod. pen
Di conseguenza, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 192/2007
Corte Cost. sent. n. 185/2015
Sez. U. n. 35738/2010
Sez. 6 n. 34670/2016
Sez. U. n. 10713/2010
Sez. 2 n. 3610/2014
Sez. 2 n. 4969/2012
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPAROTI ANTONIO nato a NAPOLI il 19/05/1976 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia enessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Napoli riduceva a quattro anni di reclusipne e 18.000 euro di multa la pena inflitta nei confronti di Antonio Liparoti, nel resto confermando la decisione impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per l'illecita detenzione di 76 gr. di cocaina.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all'applicazione della recidiva infraquinquennae - e non specifica - sia al ritenuto giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen., dovendo, invece, le attenuanti generiche essere applicate con regime di prevalenza.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Quando al primo profilo, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 192 del 2007 e poi, ex plurimis, sentenza n. 185 del 2015) e di legittimità (Sezioni unite, n. 35738 del 27 maggio-5 ottobre 2010, nonché, inter alla, Sez. 6 n. 34670 del 28 giugno-5 agosto 2016), l'applicazione della recidiva in tanto si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia in concreto espressivo non solo di una maggiore pericolosità criminale, ma anche di un maggior grado di colpevolezza, legato alla maggiore rimproverabilità della decisione di violare la legge penale nonostante l'ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne; tale maggiore rimproverabilità non può essere presunta in via generale sulla base del solo fatto delle precedenti condanne, dovendo, ad esempio, essere esclusa allorché il nuovo delitto sia stato commesso dopo un lungo lasso di tempo dal precedente, o allorché abbia caratteristiche affatto diverse.

5. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi ora richiamati, avendo evidenziato come l'imputato abbia riportato condanne definitive per delitti tra loro assai diversi, che spaziano dai delitti contro il patrimonio (tre condanne per furto), ai delitti contro la persona (atti persecutori, violenza privata, lesioni volontarie, nel 2011 e nel 2015), fino ai delitti contro l'amministrazione della giustizia (evasione del 2015), da ciò logicamente desumendo, stante la pluralità di condanne intervenute in tempi recenti, la propensione dell'imputato a trasgredire la legge penale, avendo egli commesso un nuovo reato particolarmente allarmante, nonostante le condanne precedentemente inflitte, che non hanno sortito alcun effetto di prevenzione speciale.

6. Quanto al secondo profilo dedotto, come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 245931). Di conseguenza, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014 - dep. 24/01/2014, Manzari e altri, Rv. 260415; Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012 - dep. 09/02/2012, Doku, Rv. 251809).

7. Nel caso di specie, la Corte di merito ha logicamente motivato il ritenuto giudizio di bilanciamento, in considerazione del "peso" della recidiva, a motivo dei numerosi precedenti penali, e delle allarmanti modalità del fatto. Si è cospetto, anche in tal caso, di un apprezzamento fattuale immune da profili di illogicità manifesta, che perciò sfugge al sindacato di legittimità.

8. Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 4 ti 24 0,01,4 Così deciso iIRL—TILV:2-023 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Corbet