Cassation appeal against plea bargain verdict dismissed as only consent or legal qualification grounds are admissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines and costs. The appellant argued that the lower court failed to provide reasoning regarding the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that appeals against plea bargain verdicts are strictly limited to defects in the defendant's consent, lack of correlation between the request and the verdict, or erroneous legal qualification, excluding general grounds for lack of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain verdicts are admissible solely for defects in consent, lack of correlation between request and verdict, or erroneous legal qualification, excluding general grounds for lack of motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MICHELE nato a CASTELLANETA il 29/08/1983 avverso la sentenza del 14/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOtavvbc allo- udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto applicava a Russo Michele la pena concordata di anni 1 e mesi 8 di reclusione.
2. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Vito DI NICOLA .D EPOSITATA IN CANCEI3.LEFIIA - 1