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Ordinanza — n. 44470/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and generic grounds violating procedural code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44470/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible for manifestly unfounded grounds. The appellant challenged a sentence reducing his prison term, arguing the witness testimony lacked credibility and external corroboration. The court rejected this because the lower court's decision was well-motivated, logically consistent, and specifically refuted the witness's claims regarding non-existent invoices and payment methods.

Regesto Legislator

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Art. 125, 192, commi 3 e 4, e 530 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and fail to engage with the specific factual and legal reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds generic appeal arguments procedural code violations witness credibility assessment fatture fittizie dichiarazioni inverosimili omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 125 cod. proc. pen.
Ricorre in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge (art. 125, 192, commi 3 e 4, e 530 cod.
Art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Art. 530 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJOMEMO ARKIMED nato il 16/05/1980 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Genova con la sentenza in epigrafe indicata in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in mesi 8 e giorni 20 di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 2 d. Igs 74 del 2000.

2. Ricorre in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge (art. 125, 192, commi 3 e 4, e 530 cod. proc. pen.). Il teste Rao (imputato in reato connesso o collegato, emittente le fatture di cui all'imputazione) non risulta credibile e la sua dichiarazione non ha riscontri esterni.

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, generico e articolato in fatto. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il teste Rao Pasquale ha indicato precisi elementi tra i quali le modalità di pagamento delle fatture per operazioni inesistenti; inoltre, le fatture non hanno trovato riscontri e le stesse sono generiche, non indicano né il luogo di lavoro e neanche le ore di lavoro. Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pre