Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest lack of foundation regarding sentencing and generic mitigations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Paolo Antonio inadmissible, confirming the lower court's conviction for drug possession. The appellant argued for the annulment of the sentence based on alleged flaws in the sentencing treatment and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as the appellate judgment provided a reasoned analysis based on specific facts rather than unverifiable subjective prejudices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 4 d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, as the appellate court's reasoning must be based on specific facts and not on unverifiable subjective prejudices.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLO ANTONIO nato a NUSCO il 29/07/1960 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2756/2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 nei confronti di Di Paolo Antonio alla pena di anni tre di reclusione ed euro tremila di multa. Nel ricorso ricorso si chiede l'annullamento della sentenza:
a) per violazione) é vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato in considerazione sia dei precedenti penali che del contesto in cui il fatto si inserisce, trattandosi della detenzione di 40 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso di g. 3.981 pari all'equivalente di 39.074 dosi singole. Si tratta di una motivazione argomentata con riferimento a fatti specifici e non a dedotti pregiudizi basati su valutazioni soggettivistiche non verificabili. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'08/11/2021 Il Consiglie estensore Il Pre i ente Riccia 911 v oso Anna scuolo 7re1 cTUS I TATA tN CANCF